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Green Pass, la Circolare del Viminale: sciolto il "nodo" documenti

La circolare "ridimensiona" le parole del Ministro: i titolari degli esercizi pubblici hanno tutto il diritto di chiedere i documenti di identità per la verifica del Green Pass e in alcuni casi anche l'obbligo.

Green Pass, la Circolare del Viminale: sciolto il "nodo" documenti
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Non devono ma possono. Si può riassumere così il senso della circolare del Ministero della Salute che chiude la discussione sui controlli sui Green Pass in capo ai titolari e al personale degli esercizi pubblici "riservati" ai possessori della certificazione verde.

Green Pass, cosa dice la Circolare del Viminale

Una discussione nata già prima del Dpcm del 17 giugno e che nei primi giorni di entrata in vigore del Green Pass aveva subito mosso le proteste di molti titolari (oltre che dei "No Green Pass") ai quali era chiesto di controllare anche i documenti dei clienti per verificare la correttezza della certificazione.

Poi, nei giorni scorsi, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese aveva creato non poca confusione dichiarando che i titolari degli esercizi pubblici (bar, ristoranti ma anche palestre, musei e cinema) "non potranno chiedere la carta d'identità" ai clienti. Un'affermazione che contrastava con il Dpcm e subito ben accolta da tutti coloro che al Green Pass, e con questo alla vaccinazione, si oppongono. Ora la circolare del Ministero dell'Interno, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro, torna a fare chiarezza.

"La verifica dell' identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed e rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione".

Il controllo dei documenti quindi, seppur non obbligatorio, è sempre possibile e completamente legittimo da parte del titolare o dei suoi delegati. E anzi è necessaria quando l'incongruenza tra i dati del Green Pass e la persona che lo esibisce sono palesi.

Il cliente, in caso di richiesta, non può sottrarsi dall'esibire un proprio documento che permetta di verificare la corrispondenza dei dati: "E' il caso di precisare - si legge - che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali".

E se non si controlla?

Non ci sono solo clienti "No Green Pass", anche ristoratori e titolari di esercizi. Per questi ultimi il Viminale indica una via decisamente morbida. Niente obbligo di verifica dei documenti e, in caso un controllo facesse scoprire un avventore (al chiuso, nel caso di bar e ristoranti) con certificazione non propria, nessuna sanzione per il proprietario del locale "laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente". Resta invece la sanzione nel caso si trovasse un avventore privo di Green Pass dove invece dovrebbe esserne provvisto.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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