AirBnB, maxi sequestro della Guardia di Finanza: la società irlandese non ha pagato la cedolare secca
Dal 2017 in poi la società specializzata in affitti brevi non avrebbe ottemperato agli obblighi fiscali in Italia
Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano sta dando esecuzione in queste ore su disposizione della Procura a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano per l'importo complessivo di 779.453.912 di euro nei confronti della società di diritto irlandese AirBnB Ireland Unlimited Company, titolare dell'omonima piattaforma di intermediazione di affitti brevi, nonché di tre persone fisiche indagate, che hanno rivestito cariche di amministrazione all'interno dell'impresa estera, negli anni dal 2017 al 2021.
AirBnB, maxi sequestro della Guardia di Finanza
L'esecuzione del provvedimento cautelare giunge al termine delle indagini condotte dal Dipartimento II della Procura di Milano sulla base delle risultanze della verifica fiscale svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano nei confronti della società estera, da cui è emerso che la stessa, con riguardo alle attività condotte sul territorio italiano, non ha ottemperato agli obblighi introdotti dall'art. 4 del D.L. n° 50/2017, sottraendosi alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d'imposta) di ritenute di ammontare pari all'entità del sequestro ottenuto dal G.I.P., calcolate in misura del 21% (la cosiddetta "cedolare secca") su canoni di locazione breve per 3.711.685.297 euro corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate, importi successivamente retrocessi ai proprietari degli immobili (host), al netto della commissione addebitata per l'utilizzo della relativa infrastruttura digitale.
L'obbligo in capo alla società estera di prelievo alla fonte sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di successivo versamento del tributo evaso è stato confermato dal doppio vaglio operato da una parte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 nella causa C-83/21, che ha avuto ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della succitata normativa italiana introdotta nel 2017, e dall'altra dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della società irlandese.
La misura cautelare reale, da eseguirsi anche ricorrendo agli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale, è fondata sulla contestazione del delitto di omessa dichiarazione fiscale ed è motivata sia in funzione della successiva confisca obbligatoria, in forma diretta o per equivalente, che per il ritenuto pericolo di protrazione ed aggravamento delle conseguenze del reato, anche con riferimento al danno economico che dall'omesso versamento dell'imposta dovuta deriva agli altri operatori del settore che ottemperano al ruolo di sostituto d'imposta.