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Ancora un'ordinanza da Regione Lombardia: didattica a distanza alle superiori, sì agli allenamenti e centri commerciali chiusi nel weekend

Il documento firmato da Fontana va a modificare quello emanato il 16 ottobre.

Ancora un'ordinanza da Regione Lombardia: didattica a distanza alle superiori, sì agli allenamenti e centri commerciali chiusi nel weekend
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Non una ma ben due ordinanze in un solo giorno, mercoledì 21 ottobre 2020, da Regione Lombardia sul contenimento del coronavirus. Ecco le ultime novità.

Ancora un'ordinanza da Regione Lombardia

La prima è quella relativa al famoso coprifuoco che vieterà di trovarsi fuori casa tra le 23 e le 5 del mattina, salvo comprovate esigenze.

Coprifuoco in Lombardia da domani al 13 novembre: arrivata l’ordinanza IL TESTO COMPLETO

La seconda invece va a modificare quella dello scorso 16 ottobre. Le principali sono l'obbligo della didattica a distanza per le scuole superiori e la possibilità invece per le associazioni sportive e le società di fare gli allenamenti. Inoltre come preannunciato vengono chiusi i centri commerciali nei fine settimana, oltre ad essere vietate fiere e sagre.

Misure anti-assembramento

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.

3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

4. È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.

5. È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Sport di contatto dilettantistici

1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.
Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA 623 CHE MODIFICA QUELLA DEL 16 OTTOBRE

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