il caso

Campione, dissesto del Comune e fallimento del Casinò: c'è l'accusa di abuso in atti d'ufficio per gli ex sindaci

Per i bilanci che hanno permesso, malgrado la situazione, al Casinò di continuare a restare aperto sono indagati anche altri responsabili dell'amministrazione comunale.

Campione, dissesto del Comune e fallimento del Casinò: c'è l'accusa di abuso in atti d'ufficio per gli ex sindaci
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A seguito di una indagine complessa iniziata nel 2017 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha proceduto a notificare a 19 indagati (18 persone fisiche, oltre alla società Casinò di Campione spa) un avviso di conclusione delle indagini preliminari.

I reati contestati coprono un arco temporale dal 2013 al 2018 e riguardano la gestione del Comune di Campione d’Italia, per il quale è stato dichiarato il dissesto il 7 giugno 2018, e la gestione della società Casinò di Campione spa, dichiarata fallita, successivamente alla dichiarazione di dissesto del Comune-unico azionista della SPA, nel luglio 2018 con sentenza del Tribunale di Como, successivamente annullata dalla Corte di Appello di Milano.

La situazione del Comune

Quanto alla gestione del Comune di Campione d’Italia, con riferimento a due distinte amministrazioni comunali, la Procura contesta la rinuncia a crediti liquidi, certi ed esigibili vantati dal Comune di Campione d’Italia nei confronti della casa da gioco; la modifica, svantaggiosa per il Comune, della convenzione siglata in data 29 dicembre 2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione Casinò di Campione spa nonché l’ulteriore aggravamento del dissesto del Comune facendo ricorso ad anticipi di tesoreria.

Quindi viene attribuito l'abuso in atti di ufficio al Sindaco del Comune di Campione d’Italia in carica dal 28 maggio 2007 al 16 giugno 2017 (Maria Paola Mangili Piccaluga), al vicesindaco in carica dal 10 febbraio 2014, al segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 21 ottobre 2009 al 30 settembre 2017, al Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia dal 29 dicembre 1998 al 01 dicembre 2018.

Agli indagati viene contestato di aver rinunciato a crediti liquidi, certi ed esigibili vantati dal Comune di Campione d’Italia nei confronti della casa da gioco per un importo pari a Chf. 23.484.318,65 (nel 2013) e Chf. 24.615.887,00 ( nel 2014) e di avere modificato in termini svantaggiosi per il Comune di Campione d’Italia la convenzione del 2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione del Casinò, riducendo tra l’altro di Chf. 13.087.634,59 l’importo del contributo originariamente stabilito in Chf. 41.300.000 dalla convenzione stipulata in data 29 dicembre 2014, approvando il bilancio di previsione 2015 (con Delibera del 17.8.2015) ed il conto del bilancio 2015 (con Delibera del 29.4.2016).

Dalla Procura viene contestato anche di aver condizionato con la Delibera di giunta comunale n. 38 del 24 aprile 2015, il pagamento del credito di Chf. 30.516.392,00 alla previsione di introiti futuri da parte del Casinò superiori al limite dei 130 milioni di franchi e di aver fatto reiteratamente ricorso, per gli anni dal 2013 al 2017, all’anticipazione di tesoreria, non provvedendone alla sua restituzione quantificata al 31 dicembre 2017 in Chf. 20.115.748,55, per fare fronte al mancato versamento da parte della casa da gioco del contributo annuale ed aggravando il dissesto dell’ente. Ed infine di aver consentito al Casinò di Campione la prosecuzione dell’attività, omettendo l’adozione delle misure previste dalla convenzione sulla gestione della casa da gioco stipulata in data 29 dicembre 2014 in materia di revoca e decadenza.

Secondo gli inquirenti quindi con queste azioni gli indagati avrebbero procurato al Casinò di Campione un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel mancato versamento delle somme di denaro oggetto di rinuncia, costituenti entrata tributaria per gli anni 2013 (Chf. 23.484.318,65), 2014 (Chf. 24.615.887,00), 2015 (Chf 13.087.634,59), per un importo non inferiore a Chf. 61.187.840,24 contribuendo a cagionare al contempo il dissesto finanziario ed economico dell’ente comunale.

Al sindaco di Campione d’Italia dal 16 giugno 2017 al 18 settembre 2018 (Roberto Salmoiraghi), al Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29 dicembre 2017 e al Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29 dicembre 1998 al 01 dicembre 2018 viene contestato l'abuso in atti d'ufficio per aver concesso alla società di gestione della casa da gioco una dilazione di pagamento degli importi dovuti al Comune di Campione, stabilendo di determinare l’entità del contributo sulla base dell’accordo di ristrutturazione del 20 luglio 2018, ledendo gli interessi comunali.

Inoltre viene contestato loro di avere continuato, per gli anni compresi dal 2017 al mese di giugno 2018, l’anticipazione di tesoreria per complessivi Chf. 21.332.176,07 (al 13 giugno 2018), per fare fronte al mancato versamento da parte della casa da gioco del contributo
annuale ed aggravando il dissesto dell’ente nonché di avere omesso (come la amministrazione comunale precedente) di adottare le misure previste dal 2° comma dell’art. 22 – “Revoca e decadenza” previste dalla convenzione sulla gestione della casa da gioco stipulata in data 29 dicembre 2014 ed agevolando in tal modo la prosecuzione dell’attività della Casinò di Campione S.p.A. e l’aggravamento del dissesto dell’Ente.

C'è anche l'accusa di falsità ideologica in atti pubblici a carico non solo degli ultimi due sindaci ma anche del Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 21/10/2009 al 30/09/2017 e a quello in carica dal 29/12/2017; del Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/1998 al 01/12/2018; dei componenti dell’ organo di revisione del Comune di Campione d’Italia che si sono succeduti dal 01/04/2011 al  28/11/2017 e redattori delle relazioni al bilancio consuntivo per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 per avere proceduto all'approvazione di rendiconti di gestione per gli anni dal 2012 al 2017 che alteravano il risultato di amministrazione.

a) indicando falsamente maggiori spese di personale, allo scopo di giustificare i pagamenti di indennità integrative del trattamento retributivo non spettanti dichiarandone la compatibilità delle previsioni di spesa per complessivi CHF 4.718.120,81;
b) indicando falsamente (riducendole) per gli anni 2013, 2014
- la quota di competenza del Comune relativa ai proventi casa da gioco nonché
- la determinazione dei residui attivi relativi ai predetti proventi, omettendo di indicare i valori reali,
così occultando la rinuncia alle predette entrate tributarie
c) mantenendo nei rendiconti della gestione degli anni 2013 e 2014 residui attivi risalenti rispettivamente agli anni 2012 e 2013 in assenza di idoneo titolo giuridico ed in violazione dell’art. 189 Testo Unico Enti Locali;
d) mantenendo nei rendiconti della gestione 2014 e 2015 nella Parte I Entrata – Titolo IV conto 4.01.0620 “Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili” e nei rendiconti 2016 e 2017 tipologia 400 ”Entrate da alienazione beni materiali ed immateriali” il residuo attivo relativo alla cessione dell’area T4 per Chf. 4.740.000,00 in assenza di idoneo titolo giuridicamente valido ed in violazione dell’art.189 del Testo Unico Enti Locali e occultando il conseguente disavanzo di amministrazione.

La questione Villa Mimosa

Al sindaco Salmoiraghi, al suo segretario generale e al capo area economica finanziaria viene inoltre contestato la falsità ideologica in atti pubblici per avere attestato falsamente nella Delibera di consiglio comunale 29 del 12/12/2017 (Conferimento alla Casinò di Campione S.p.A. dell’Immobile Villa Mimosa) e nei pareri favorevoli resi ex artt. 49 e 151 del Testo Unico Enti Locali dal capo area economico finanziaria, che il conferimento dell’immobile comunale “Villa Mimosa” alla partecipata CASINÒ di CAMPIONE S.p.A. era avvenuto a titolo gratuito omettendo di indicare che l’immobile comunale era destinato a garanzia del mutuo ipotecario per € 5.000.000 già deliberato dalla Banca Popolare di Sondrio in data 05/10/2017 necessario per ottenere somme liquide per il Comune di Campione d’Italia in violazione ed elusione dei vincoli normativi in materia di destinazione delle somme derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare di cui all’art. 56/bis, comma 11, de D.L. 69/2013 convertito con modificazioni con la Legge 98/2013 e dell’art.1, comma 443, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che imponevano agli enti la destinazione per spese d’investimento delle somme riscosse dall’alienazione del patrimonio pubblico.

Nella richiesta di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti della SPA CASINO’ DI CAMPIONE si era rimarcato che tale conferimento aggravava l’indebitamento societario e contestualmente depauperava ulteriormente l’ente locale, spogliandolo di un bene di sua proprietà.

Per quel che riguarda la società di gestione del Casinò di Campione

La Procura procede nei confronti della società per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il reato di falso in bilancio negli anni dal 2015 al 2017.

L'accusa di falso in bilancio e comunicazioni sociali (con riferimento ai bilanci di esercizio al 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016) è nei confronti dell’amministratore delegato, dei componenti del consiglio di amministrazione della SPA Casinò di campione, nonché dei componenti del collegio sindacale in carica al 20.07.2017 nonché del professionista incaricato dalla SPA di redigere la “Relazione peritale di stima ex art. 2343 ter c.c. del conferimento di azienda da parte del Comune di Campione d’Italia nella società Casinò di Campione S.p.A.” del 16/12/2014 nella quale veniva omessa qualsiasi attività di valutazione ed assunte acriticamente le conclusioni di altro professionista autore di “Parere valutativo sul valore recuperabile della UGC detenuta da Casinò di Campione d’Italia S.p.A. ai fini dell’Impairment test (procedimento di verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali) per la formazione del bilancio al 31/12/2014”.

Quanto al bilancio al 31.12.2014
Per avere indicato fittiziamente (riducendolo) nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore negativo di € -27.272.389,64 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -78.424.912,28.
Quanto al bilancio al 31.12.2015
Per avere indicato fittiziamente nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore di € 78.109.924,90 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -34.963.691,66.
Quanto al bilancio al 31.12.2016
Per avere indicato fittiziamente nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore di € 73.773.896,56 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -39.299.720.

Valori tutti determinati dall’utilizzo, nei bilanci al 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013 (per i quali non si esercita l’azione penale per intervenuta prescrizione), di false valutazioni riferite ad operazioni di:
conferimento di “marchi” per un valore di € 22,7 milioni in luogo del valore effettivo pari ad € 0;
“usufrutto decennale sull’immobile municipale” conferito al valore di € 67.225.116 (bilancio al 31.12.2014) in luogo del valore effettivo pari ad € 38.772.594 e quindi sopravvalutato di € 28.452.522,64
“usufrutto ventennale sull’immobile municipale” conferito al valore di € 137,114.336 in luogo del valore effettivo pari ad € 75.193.242 e sopravvalutato di € 61.921.093 (bilanci al 31.12.2015 e 31.12.2016).

Così facendo protraevano l’attività sociale della casa da gioco senza adottare le decisioni di cui all’art. 2447 c.c. (convocazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale(2) ed il contemporaneo aumento del medesimo ovvero la trasformazione della SPA).

La Procura porta anche avanti l'ipotesi di abuso in atti di ufficio al Sindaco in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018 del Comune di Campione d’Italia, al Vicesindaco in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018, al Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/2017 per avere abusato dei propri poteri consentendo a parenti del sindaco e vice sindaco la conservazione del rapporto di pubblico impiego con l’ente comunale, utilizzando criteri mirati a preservare le posizioni lavorative degli stessi in contrasto con il reale
fabbisogno dell’ente locale.

Si aggiunge l'ipotesi di scambio di favori ad altre figure della Amministrazione (falsa attestazione della residenza nel Comune di Campione e in Svizzera a fronte della archiviazione di un procedimento disciplinare).

Per tutte le persone coinvolte nella presente indagine vale, in questa fase procedimentale, il principio di presunzione di innocenza, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

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