La Lombardia resta zona gialla. Fontana: "Siamo intervenuti con limitazioni localizzate"
A comunicarlo è stato Attilio Fontana.
C'era grande attesa per la decisione che è arrivata nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio 2021: la Lombardia resta zona gialla. Ad annunciarlo è il presidente di Regione, Attilio Fontana.
La Lombardia resta zona gialla
"La Lombardia resta gialla. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", queste le parole di Fontana direttamente dal suo profilo Facebook.
Da mercoledì 17 febbraio in zona rossa sono finiti i Comuni di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese). Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che il resto della Regione entrasse nuovamente in zona arancione, pericolo che invece è stato scongiurato.
Cosa prevede la zona gialla
In area gialla, è consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Resta, invece, il divieto di spostamenti tra regioni, che resta consentito per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Visite ad amici e parenti
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Bar e ristoranti
In quest’area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.
La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Negozi
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Scuola
Scuole in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli studenti.
Riaprono i musei
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
Restano chiusi i teatri
Restano sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
Attività motoria
E’ possibile praticare attività motoria ovunque, rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Restano però sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.