Limiti orari per le slot a Cantù: il Tar della Lombardia dà ragione al sindaco
Respinto il ricorso che era stato presentato dai titolari della sala.
Via libera del Tar Lombardia all’ordinanza del sindaco di Cantù del 2019, con la quale sono stati introdotti limiti orari al funzionamento di slot machine e videolottery. Il Tar Lombardia ha confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale che limita a 8 ore giornaliere l’orario di apertura delle sale e il funzionamento di slot e vlt, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23.
Limiti orari a Cantù per lo slot: il Tar della Lombardia dà ragione al sindaco
Come riporta agipronews, i giudici hanno respinto il ricorso di una sala giochi contro la norma che dispone l’accensione degli apparecchi solo dalle 9 alle 12 e dalle ore 18 alle 23. Il provvedimento del sindaco, si legge nella sentenza, si basa sull’istruttoria svolta dal Comune che "dà atto dei dati acquisiti dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della ASST Lariana", da cui emerge, in particolare, "che dal 2007 al 2018 presso il SERT di Mariano Comense sono stati presi in carico 34 giocatori patologici" residenti a Cantù.
"Gli apparecchi quali le slot machine e le videolottery - continua il Tar - paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana" che possa disincentivare il giocatore.
"Nessuna violazione dall'accordo tra Stato ed enti"
Respinta l’argomentazione dei titolari della sala, secondo cui i giocatori problematici potrebbero comunque "deviare" su altre forme di gioco: tale ipotesi "dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco se altre ve ne sono a disposizione», e in ogni caso la tesi della società ricorrente "resta una affermazione non dimostrata". Per il Tar, infine, non c’è stata nessuna violazione dell’accordo sul gioco siglato tra Stato ed enti locali nel 2017, che prevedeva un tetto ai limiti orari di sei ore al giorno. Tale intesa "non ha valore cogente, in quanto non recepita da alcun atto normativo, con la conseguenza che non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata".