Non solo Como

Tutta la Lombardia in zona arancione rinforzata: scuole chiuse

Misure in vigore fino al 14 marzo.

Tutta la Lombardia in zona arancione rinforzata: scuole chiuse
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Non solo Como in zona arancione rinforzata. Da domani, venerdì 5 marzo, lo stesso destino spetta a tutta la Regione Lombardia.

Tutta la Lombardia in zona arancione rinforzata: scuole chiuse

E’ ufficiale: tutte le scuole della Lombardia, ad eccezione degli asili nido, saranno chiusi da venerdì 5 a, formalmente, domenica 14 marzo. Lo ha deciso la Giunta regionale, con il presidente Attilio Fontana che sta firmando l’ordinanza.

In pratica tutta la Lombardia sarà in zona arancione rinforzata a causa della terza ondata ormai in corso che ha determinato anche un aumento forte dei ricoveri nelle Terapie intensive. La Giunta non ha disposto solamente la chiusura delle scuole, ma anche un’altra serie di misure restrittive:

- Divieto di spostamento verso le seconde case, anche all’interno della regione.
- Consentito lo spostamento di una sola persona per famiglia a fare la spesa.
- Scuole di ogni ordine e grado (dalla materna all’università) chiuse, eccetto gli asili nido che rimangono aperti.
- Divieto di utilizzo delle aree gioco nei parchi pubblici.

L’ordinanza

Ecco nel dettaglio il dispositivo dell’Ordinanza

Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:

• le attività di laboratorio sono garantite;

• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;

5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

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