EMERGENZA CORONAVIRUS

Reddito di emergenza: cosa è e chi lo può ricevere

Ecco come, dove e quando presentare la domanda.

Reddito di emergenza: cosa è e chi lo può ricevere
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Il Reddito di Emergenza (REm), una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Reddito di emergenza: cosa è e chi lo può ricevere

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6):
a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
– per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
– in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda,
inferiore a 15.000 euro. I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Elementi per il calcolo del Reddito di emergenza

– Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
– Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
– Il reddito familiare è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa, ed è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del
DPCM n. 159 del 2013.
– Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159del 2013.

Per la verifica della sussistenza del requisito del reddito familiare, il valore soglia è così determinato:
400 eu o X valore del la scala d i equivalenza
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
– 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm:

Incompatibilità

Il REm non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero in attuazione dell’articolo 44 del
medesimo decreto; articoli 84 e 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Si tratta delle indennità riconosciute ai:
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
– liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori agricoli;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori domestici.
Il REm, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento
della domanda:
a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima
di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa
integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del
requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce
aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Quando e come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
– online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
– tramite i servizi offerti dai Patronati.

Importo

L’importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
– 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di
2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili   840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la duratadella pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Durata del beneficio

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio
2020.

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