Sponsorizzato

Una nuova richiesta d'informazioni fiscali dall'Italia alla Svizzera

Ex clienti italiani di un noto istituto luganese sono stati raggiunti nei giorni scorsi dalla comunicazione di un prossimo scambio di dati fiscali tra autorità elvetiche e italiane

Una nuova richiesta d'informazioni fiscali dall'Italia alla Svizzera
Pubblicato:
Aggiornato:

Nei giorni scorsi, nelle case di molti contribuenti italiani – e comaschi – è giunta una missiva, dal tenore poco rassicurante, da parte di una nota banca elvetica e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l'autorità fiscale della vicina Svizzera. Contemporaneamente, sul "Foglio Federale" (l'equivalente della "Gazzetta Ufficiale" italiana) del 10 dicembre 2019, la stessa autorità svizzera ha dato comunicazione ufficiale di una richiesta d'informazioni fiscali pervenutale dall'Agenzia delle Entrate italiana nel dicembre 2018. La richiesta riguarda informazioni circa "persone fisiche i cui nomi sono sconosciuti" e che "nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016" erano residenti in Italia e titolari "di uno o più conti" presso l'allora Banca della Svizzera Italiana.

Ne parliamo brevemente con l'avv. Niccolò Figundio, associato dello studio legale svizzero Altenburger legal + tax – con sede a Lugano, Zurigo e Ginevra - specializzato in diritto tributario.

Avvocato, la comunicazione pervenuta a molti contribuenti italiani negli scorsi giorni potrebbe lasciare stupefatti. Come deve essere interpretata, in termini generali?

La procedura va inquadrata nell'ambito dello "scambio di informazioni fiscali su richiesta". Nell'ultimo decennio, nel quadro di organizzazioni internazionali quali l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza Economica) e il G20, sono stati elaborati particolari strumenti per il contrasto agli illeciti fiscali. Tra questi, vi è lo scambio di informazioni (su richiesta, come nel caso di specie, o automatico), attuato nella forma dell'assistenza amministrativa tra Stati. Anche la Svizzera è partecipe di questo sforzo collettivo verso la trasparenza: pertanto, ha adeguato in tal senso il suo ordinamento interno, così come la rete degli accordi internazionali che la legano ai suoi Stati partner.

In particolare, ciò è avvenuto mediante l'approvazione della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale ("LAAF") e la rinegoziazione di numerose convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di consentire lo scambio di informazioni fiscali sia spontaneo sia su richiesta, come nel caso di cui stiamo parlando.

Decisamente un importante cambio di approccio, rispetto al passato. Nel quadro dei rapporti tra Italia e Svizzera, in particolare, su quali basi può avvenire questo scambio?

La domanda delle autorità italiane all'AFC si fonda anzitutto sul Protocollo di modifica alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia (del 1976, n.d.R.), concluso il 23 febbraio 2015. Con tale documento, i due Stati hanno convenuto di dare corso all'assistenza amministrativa sulla base del criterio della "verosimile rilevanza" dei dati richiesti ai fini dell'applicazione delle imposte dello Stato richiedente, secondo gli standard internazionali. In particolare, la domanda non deve apparire finalizzata alla ricerca indiscriminata di informazioni (c.d. divieto di "fishing expedition").

Inoltre, il protocollo ha stabilito altri requisiti necessari per l'ammissibilità della richiesta e ha espressamente incluso le domande relative a una pluralità di contribuenti. Nel 2017 le autorità fiscali italiane e svizzere hanno altresì concluso un accordo amministrativo per definire le modalità operative delle domande di gruppo. In particolare, sotto il profilo soggettivo, le richieste possono concernere i cosiddetti “soggetti recalcitranti”: si tratta, cioè, dei contribuenti residenti in Italia che, tra l'altro, non abbiano fornito agli istituti bancari elvetici la prova del rispetto delle obbligazioni tributarie nel loro stato di residenza o dell’adesione alle procedure di voluntary disclosure di diritto italiano.

Qual è l'ambito della richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate alla Svizzera circa gli ex correntisti BSI?

La procedura in discorso riguarda appunto un numero imprecisato di contribuenti italiani i quali, tra il 2015 e il 2016, sarebbero stati titolari di conti correnti presso tale istituto. La richiesta, secondo quanto può trarsi dalla citata comunicazione sul Foglio Federale, appare analoga a quella relativa agli ex clienti di un'altra banca elvetica (UBS, n.d.R.) pubblicata il 6 agosto scorso.

In particolare, dal testo della comunicazione sembra emergere una sostanziale coincidenza tra la richiesta avanzata dall'autorità italiana e le previsioni del citato accordo amministrativo del 2017 con riguardo all'identificazione dei "soggetti recalcitranti" e dei conti esclusi dallo scambio. Diversamente, la comunicazione non consente di svolgere considerazioni circa il rispetto da parte dell'autorità richiedente degli altri requisiti previsti, ed in particolare dell'indicazione dei criteri selettivi e dei concreti elementi di sospetto di evasione fiscale. Ugualmente, non è possibile valutare la "verosimile rilevanza" delle informazioni richieste.

Nel concreto, come si presenta la comunicazione pervenuta ai contribuenti italiani?

La comunicazione consiste in una lettera inviata direttamente dallo stesso istituto bancario ai propri ex clienti. La lettera dà conto della procedura di assistenza amministrativa in corso tra le autorità fiscali italiane e svizzere, fornendo sintetici ragguagli circa l'oggetto della medesima.

Al documento è poi acclusa una lettera standard redatta dalla stessa Amministrazione federale delle contribuzioni, nella quale sono riepilogati i criteri selettivi su cui è fondata la richiesta da parte italiana e sono sommariamente indicate le possibili alternative a disposizione del destinatario.

Quali facoltà sono dunque riconosciute alle persone interessate dalla richiesta di informazioni, ai sensi del diritto elvetico? 

Sinteticamente, i destinatari della comunicazione possono optare tra tre alternative.

Innanzitutto, gli interessati possono partecipare al procedimento amministrativo in Svizzera. A tale scopo, devono nominare un proprio rappresentante in Svizzera, il quale in primo luogo fungerà da domiciliatario per la ricezione di tutte le comunicazioni da parte dell'AFC, e avrà la possibilità di esaminare il dossier personale dell'interessato e proporre osservazioni. Successivamente, l'autorità svizzera assumerà una decisione formale, che potrà essere impugnata di fronte al Tribunale amministrativo federale svizzero. Importante notare che la nomina deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione al proprio domicilio in Italia.

Alternativamente, l'interessato può sottoscrivere il modulo – allegato alla comunicazione stessa – per fornire all'autorità elvetica il consenso alla trasmissione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate (c.d. "procedura semplificata"). Il consenso fornito in tal modo è irrevocabile.

In ultimo, l'interessato può anche scegliere di rimanere completamente inerte. La procedura, in tal caso, seguirà il proprio corso, al termine del quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni emetterà la decisione formale di cui sopra. Data l'assenza – in questo caso – del rappresentante in Svizzera, la decisione finale sarà poi pubblicata in forma anonima sullo stesso Foglio Federale.

In questa prospettiva, quale appare la miglior strategia da seguire per un soggetto che abbia ricevuto la comunicazione di cui stiamo discutendo?

Ogni caso va analizzato individualmente, e pertanto è complesso suggerire un approccio omogeneo alla questione.

Certamente, la nomina del rappresentante in Svizzera ha il pregio di consentire al soggetto interessato di consultare il contenuto del proprio dossier presso l'AFC, ciò che è fondamentale per comprendere la propria situazione, e l'entità dei problemi che potrebbero derivare dalla procedura. Ciò risulta della massima utilità, soprattutto, al fine di organizzare eventualmente una strategia difensiva nel proprio Stato di residenza, fruendo degli istituti – quale, ad esempio, il ravvedimento operoso – che esso offre.

Ugualmente, l'eventuale impugnazione di una successiva decisione dell'autorità svizzera favorevole allo scambio avrebbe l'indubbio merito di consentire all'interessato di beneficiare di un maggior termine per regolarizzarsi, laddove necessario, o anche solo per chiarire la propria posizione nei confronti delle autorità fiscali italiane.

N.B. Le informazioni contenute nel presente contributo si riferiscono allo stato al 18 dicembre 2019.

Seguici sui nostri canali