L'episodio

Insulti razzisti all'arbitro e invasioni di campo: sospeso il derby tra Castello e Cantù Under 17

Oggi si recupera la partita, nel frattempo ammende da 300 euro e sospensione fino al 24 dicembre per un dirigente

Insulti razzisti all'arbitro e invasioni di campo: sospeso il derby tra Castello e Cantù Under 17
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Prima gli insulti razzisti all'arbitro, poi l'invasione di campo, una rissa tra due giocatori, gli insulti pesanti di un dirigente a un giocatore avversario. È successo davvero di tutto lo scorso martedì, il 23 aprile 2024, al Toto Caimi di Vighizzolo nel derby tra i padroni di casa e il Cantù San Paolo. Una sequenza di episodi gravi che ha portato il direttore di gara a sospendere la partita, la quale si sarebbe dovuta recuperare proprio oggi, lunedì 29 aprile, ma dopo il ricorso del Castello la data per il recupero è ancora da fissare.

Il referto

Questo quanto si legge dal comunicato del giudice sportivo:

"Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38º del secondo tempo, il direttore di gara ha " sospeso la gara temporaneamente al 38 2t perchè un tifoso di chiara parte del Cantù San Paolo mi insultava in modo razziale dicendo negro vatti a lavare mentre andavo verso le panchine spiegando l'accaduto si è creata una situazione di caos poiché diverse persone, non in distinta, erano entrate al recinto di gioco, alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione. Un dirigente non identificato del Cantù San Paolo mi diceva devi smetterla con questa scenata qui per un insulto di un ragazzo devi far finta di nulla e finire la partita. Mentre aspettavo che la situazione tornasse normale era partita una rissa fra due giocatori non identificati divisi a forza dai compagni. poi il dirigente del Castello Cullia Francesco, rivolto ad un giocatore avversario, diceva che……hai da guardare bambino, tua mamma…omissis…indicando le parti intime e….omissis….facendo scattare una reazione molto accesa del ragazzo che colpiva ripetutamente il muro. A questo punto un dirigente del Castello asseriva che reputava pericolosa la prosecuzione della gara per l'incolumità dei ragazzi. a fronte della situazione creatasi, considerando lo stato d'animo e la tensione dei calciatori e dei dirigenti coinvolti, emotivamente colpito dall'insulto razziale decretavo la sospensione definitiva della gara".

Da quanto espresso il direttore di gara, che comunque è stato insultato con frase a contenuto senz'altro discriminatorio da parte di un sostenitore della società Cantù San Paolo, a seguito di tale offesa riteneva di sospendere temporaneamente la gara e mentre spiegava tale situazione ai dirigenti, il pubblico (di cui l'arbitro peraltro non specifica l'appartenenza) entrava indebitamente sul terreno di gioco creando una situazione caotica "alcuni per calmare gli animi altri per aumentare la tensione" e tra due calciatori, peraltro non identificati dall'arbitro "era partita una rissa" (rectius, non rissa ma uno scontro fisico tra due calciatori di portata peraltro non indicata dall'arbitro) ed inoltre il dirigente del Castello Città di Cantù, Cullia Francesco si rivolgeva ad un calciatore avversario pronunciando frase volgare, oscena ed oltraggiosa nei confronti della madre del calciatore. Ciò determinava l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.

Quindi, fatta salva la segnalazione dell'insulto a contenuto discriminatorio rivoltogli da un sostenitore della società Cantù San Paolo, l'arbitro non ha identificato simili responsabilità dei calciatori e del resto del pubblico e nel contempo non ha rilevato e segnalato una situazione di violenza ovvero di pericolo per la sua incolumità e neppure di pericolo per l'incolumità dei calcatori, fatta eccezione per lo scontro fisico di portata peraltro non indicata dall'arbitro tra due calciatori non identificati personalmente.

Risulta del tutto evidente come nella fattispecie in oggetto non si fuori, una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità del direttore di gara ovvero dei calciatori tale da giustificare la sospensione della gara. La decisione dell'arbitro appare dettata dalla preoccupazione di prevenire eventuali ulteriori eventi negativi e pertanto non può essere condivisa.

Stabilisce, infatti, la giurisprudenza federale che "Perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento, a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno d gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre anche che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver presentato ricorso a tutti i mezzi in suo potere…(C.A.F. in C.U. nº.17/c del 22-01-1988- pag. 236-237).

Infine va ricordato che il Codice di Giustizia Sportiva all' Art. 4 dispone quanto segue: "Obbligatorietà delle disposizioni generali”. I soggetti di cui all'art. 2, (i tesserai Figc) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Quindi il Dirigente responsabile della società Castello Città di Cantù, Signor Cullia Francesco, davanti ai propri ed ai calciatori avversari ha posto in essere un comportamento palesemente diseducativo e contrario ai suoi doveri fondamentali su indicati, rivolgendosi a calciatore avversario (under 17) con un gesto ed una frase volgare, oscena ed oltraggiosa con riferimento alla di lui madre: frase che ha provocato la evidente traumatica reazione del calciatore. Tale comportamento va stigmatizzato ed opportunamente sanzionato.

Le sanzioni

Così il giudice sportivo ha deciso di disporre la ripetizione della gara, come detto, in programma per oggi. Di multare il Cantù San Paolo con un'ammenda di 300 euro per frase discriminatoria da parte di proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro e per il comportamento del proprio dirigente responsabile. Di inibire il dirigente della società Castello Città di Cantù, Cullia Francesco fino al 24 dicembre 2024. Di squalificare il calciatore della società Cantù San Paolo, Gabrielli Daniel per 2 gare in quanto espulso al 38º del 2º tempo aver colpito con un pallone tirato con forza un calciatore avversario che si allacciava le scarpe. Di far, infine, disputare una gara a porte chiuse al Cantù San Paolo.

Una partita decisiva

La gara in oggetto, inoltre, risulta anche una partita decisiva ai fini della classifica. Infatti il Castello Città di Cantù con una vittoria strapperebbe il pass per i play off, mentre il Cantù San Paolo si gioca la possibilità di non disputare i play out: arrivando con una vittoria a 33 punti supererebbe l'Arcellasco ed eviterebbe il rischio retrocessione. Inoltre, inutile sottolineare l'importanza del derby tra le due società, ma nulla di tutto quanto è successo lo scorso martedì aveva a che fare con il calcio e una sana competizione sportiva.

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