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Contro alla rovescia per la Fase 2: ecco le risposte alle domande più frequenti

Le risposte ad alcune domande inerenti le novità introdotte dal Dpcm del 26 aprile.

Contro alla rovescia per la Fase 2: ecco le risposte alle domande più frequenti
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Mancano poco più di 48 ore all'avvio della cosiddetta Fase 2, l'inizio della riapertura dopo due mesi di norme per il contenimento del contagio da coronavirus. Qualcosa meno di ciò che molti si aspettavano ma comunque un cambio di passo rispetto agli ultimi 50 giorni. C'è però ancora molta confusione, anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 26 aprile. Cerchiamo quindi di dare risposte alle domande più frequenti.

Le principali novità

La Provincia di Como sul proprio sito ricorda le principali novità del Dpcm del 26 aprile:

  • Riapertura del comparto edile e manifatturiero, oltre al commercio all'ingrosso funzionale a questi settori, rispettando i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Consentita attività di bar e ristorazione d’asporto
  • Permessa l'attività motoria (nel rispetto della distanza di 1 metro) e sportiva (nel rispetto della distanza di 2 metri) individuale
  • Ripresa degli allenamenti per gli sport individuali
  • SI alla possibilità di visitare i parenti, ma NO alle riunioni di famiglia. Gli spostamenti all’interno della propria regione saranno consentiti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute
  • Vietato spostarsi in una regione diversa salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza
  • Apertura parchi, ville e giardini pubblici, ma con divieto di assembramento e rispetto della distanza di un metro
  • Apertura luoghi di culto solo nel rispetto del divieto di assembramento e consentite le cerimonie funebri con presenza massima di 15 persone

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Approfondiamo: quali sono le misure di contenimento previste in Italia?

In seguito del Dpcm 26 aprile 2020 sono specificate le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 della cosiddetta Fase 2

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto per attività di imprese, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente.

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Modulo autodichiarazione spostamenti del Viminale
Modulo autocertificazione ingresso in Italia

Quali negozi e servizi sono aperti?

Il Dpcm 26 aprile 2020 individua negli allegati 1 e 2 le attività commerciali consentite a partire dal 4 maggio 2020. Le misure sono valide fino al 17 maggio.

Ecco l’elenco degli esercizi aperti:

Attività commerciali al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per a lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
(Allegato 1 DPCM 26 aprile 2020)

Servizi alla persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

3. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?

Con il Dpcm del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020:

- saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità, anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si consiglia di contattare il numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19 per la specifica Regione per ulteriori informazioni, anche inerenti all’eventuale necessità, in caso di rientro, di quarantena e isolamento fiduciario.

- sarà consentito l’accesso ai parchi, giardini e ville pubbliche rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro pur mantenendo chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

- sarà consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

- per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria è previsto l’obbligo, e non più solo la forte raccomandazione, di restare a casa e avvertire il proprio medico.

- alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

- saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone
potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

4. Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento.

Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). A quel punto verranno effettuati due tamponi di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà tornare a lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento fiduciario.

5. A chi rivolgersi?

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

Numeri verdi regionali

6.L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

A partire dal 4 maggio sarà consentito l’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Rimangono chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

7. Quali misure restrittive sono applicate agli Autogrill e agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali?

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Rimangono aperti quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dei locali, e quelli negli ospedali e negli aeroporti, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

8. Devo indossare una mascherina per proteggermi?

A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) hanno disposto mediante specifiche Ordinanze regionali l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.

In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

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