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Parrucchiere fuori dal Comune: si o no? La risposta del Prefetto al deputato Zoffili

Ecco la risposta della Prefettura di Como sulla tanto discussa norma.

Parrucchiere fuori dal Comune: si o no? La risposta del Prefetto al deputato Zoffili
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Si può andare dal proprio parrucchiere di fiducia anche se si trova fuori dal proprio Comune? Questa la richiesta presentata la scorsa settimana dal deputato del Carroccio Eugenio Zoffili. L'erbese ha scritto al Prefetto  chiedendo un’interpretazione della regola in vigore per la zona rossa. I colleghi del Prefetto comasco Andrea Polichetti di Brescia, Lecco e Sondrio hanno già dato l'ok, interpretato in maniera più aperta la norma e confermando la possibilità di recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia.

Ecco la risposta del Capo di Gabinetto della Prefettura di Como

Secondo la Prefettura comasca la norma in vigore è chiara: non ci si può spostare dal proprio Comune per recarsi dal parrucchiere a meno che nel Comune non ci sia il servizio o che ci sia, ma non sia in grado di soddisfare le esigenze della popolazione o della specifica persona.

"Gentile Onorevole, in relazione al quesito da Lei formulato, il Prefetto mi ha pregato di rappresentarLe che, allo stato attuale, lo spostamento al di fuori del territorio del proprio Comune, motivato esclusivamente dalla volontà di recarsi presso il "parrucchiere di fiducia", non può ritenersi consentito. Nella fattispecie, infatti, non è ravvisabile alcuna "situazione di necessità" atta a giustificare lo spostamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a) del D.P.C.M. 3.11.2020, trattandosi piuttosto di preferenza personale per un determinato esercizio. Tale orientamento è stato confermato anche dalla Prefettura di Milano che, con nota del 16.11.2020, indirizzata alla Prefettura di Brescia e, per conoscenza, a tutte le Prefetture lombarde, ha rinviato integralmente, per quanto concerne gli spostamenti tra Comuni, all'aggiornata formulazione delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando che lo spostamento in Comuni contigui, al fine di usufruire di servizi attivi, è ammissibile solo nel caso in cui non ci sia un esercizio nel territorio di residenza che possa soddisfare le proprie esigenze. In tale contesto, a seguito di interlocuzioni con il Gabinetto del Ministro, la Prefettura di Milano ha evidenziato che "non può assumere rilevanza l'aspetto fiduciario che caratterizza i rapporti tra consumatori ed esercenti, sia che vendano beni previsti nell'allegato 23 del DPCM, sia che eroghino servizi ammessi ai sensi dell'allegato 24 del medesimo testo normativo". Del resto, "consentire gli spostamenti sulla base del rapporto fiduciario, senza il vincolo di ragionevole contiguità come indicato nelle FAQ, porterebbe all'elusione del dettato normativo".

Le considerazioni del deputato Eugenio Zoffili

"Ringrazio la Prefettura per la risposta - ha spiegato Zoffili - Mi viene da dire che non è un secco no, dipende dalle necessità. E' chiaro che non è consentito lo spostamento al di fuori del proprio Comune con la sola motivazione di recarsi dal parrucchiere di fiducia o per preferenza ma, qualora nel proprio paese non ci sia il servizio o non sia in grado di soddisfare la necessità, è possibile spostarsi nei Comuni vicini".

 

 

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